IL NOSTRO
STATUTO

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale
“ ENGLISH CENTRE Circolo Culturale A.P.S._”

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata
Art. 1 Art. 1 Denominazione e Sede
È costituita con sede in LOCRI (RC) via CAPRERA n 16 un’Associazione di Promozione Sociale, che
assume la denominazione di “ENGLISH CENTRE Circolo Culturale A.P.S.”.
Il cambio di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria
Art. 2 Finalità
L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di
sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016
e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, l’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per
consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione
sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa di quanti
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza
attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della
persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine, svolge in modo
prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui
all’articolo 4 del presente statuto, in forma di produzione o scambio di beni e servizi.
L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o
professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a
direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
L’associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea
straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 27 del presente statuto
Titolo II Attività esercitate
Art. 4 Le attività dell’Associazione
L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del
presente statuto:
• Attività di interesse generale;
• Attività complementari e attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse
generale;
• Attività di raccolta fondi
Art. 5 Attività di interesse generale
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo
prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 117/2017
e successive modificazioni.
• interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, alla legge 22 giugno 2016, n.112 e alla Legge 170/2010 e successive modificazioni;
• interventi e prestazioni sanitarie;
• prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
• formazione universitaria e post-universitaria;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
• radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
• servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al
settanta per cento da enti del Terzo settore;
• cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
• attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza,
di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del
commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore
operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e
che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e
l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e
dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro
infantile;
• servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
• alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
• agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;
• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
• cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
• protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”;
• sviluppo, promozione, organizzazione e diffusione di attività culturali attraverso tutte le forme e
manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano ed a livello internazionale;
• promozione attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento
della pratica culturale e sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento
delle attività istituzionali, nonché aggiornamenti di ogni tipo per docenti delle scuole di ogni
ordine e grado;
• gestione di impianti, propri o di terzi, strutture e locali di vario genere dove svolgere l’attività;
• organizzazione di iniziative, raccolta di sponsorizzazioni ed erogazione ai soli soci di servizi legati
alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di
ricreazione dei soci;
• organizzazione e realizzazione di percorsi di orientamento e facilitazione alla crescita formativa e
percorsi di aggiornamento e qualificazione professionale;
• promozione e realizzazione di attività volte alla valorizzazione del patrimonio storico,
architettonico, culturale, ambientale e naturale;
• promozione e realizzazione di azioni di cooperazione nazionale ed internazionale;
• promozione e realizzazione di viaggi studio per scambio culturale;
• promozione e realizzazione di percorsi di assistenza e tutoring didattico e di traduzione ed
interpretariato;
• organizzazione e realizzazione di corsi di formazione professionale e corsi di lingua finalizzati al
conseguimento di certificazioni internazionali rilasciati da Enti certificatori;
• promozione e realizzazione di progetti europei ed internazionali;
Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di
impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e
la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni
affiliate al medesimo Ente cui l’associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di
corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente .
Art. 6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di
interesse generale
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra
quelli di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell’apposito
registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, può effettuare, in modo
strettamente complementare all’attività di interesse generale:
la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le
sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto
dall’articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni
previste dall’art.85 del decreto legislativo 117/2017;
la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o
manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni
si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione inoltre, a norma dell’art. 6 del decreto legislativo
117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale di cui all’art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla
normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a
raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi
associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.
L’individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell’associazione.
Art. 7 Attività di raccolta fondi
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di
raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive
modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di
modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o
attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di
terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti
con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
Art. 8 Gestione delle attività organizzate
Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in
materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di
determinati servizi, l’Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di
lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e
promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni,
Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee,
volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Art. 9 Apporto dei volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in
favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. La loro attività non può essere retribuita in
alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall’associazione, anche con i criteri di cui all’articolo 17 comma 4 del decreto
legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
L’associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non
occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
Per la gestione delle attività organizzate l’Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai
fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei
limiti di quanto previsto dall’art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
Titolo III Funzionamento
Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d’Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita
con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal
rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra
le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità
statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e
strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare
in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti
i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto
mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore
entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto
previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei
termini previsti dalla normativa stessa.
Art. 11 Informativa sociale
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi
presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del
sito sociale o all’albo.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla
normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere
pubblicati sul sito internet dell’associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da
chiunque ne abbia interesse.
Art.12 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• dai beni mobili e immobili di proprietà;
• dalle eccedenze degli esercizi annuali;
• da donazioni, erogazioni, lasciti;
• da quote di partecipazioni societarie;
• da obbligazioni e altri titoli pubblici;
• dal fondo di riserva;
• da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è
destinato allo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 2 del presente statuto. E’ vietata la distribuzione, anche
indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso
o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o
regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre
attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di
estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all’articolo 28 del
presente statuto.
Art.13 Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
• dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
• dai proventi della gestione del patrimonio;
• dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto
• della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
• dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
• dai contributi di Enti Pubblici e privati;
• dalle convenzioni con Enti Pubblici;
• dalle erogazioni liberali;
• dai titoli di solidarietà;
• da attività commerciali marginali.
Art.14 Libri sociali
L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare,
l’associazione deve tenere i seguenti libri:
• libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso
organo;
• nel caso sia istituito l’organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo
di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
• nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri
organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono;
• il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tuti i volontari che svolgono la loro attività in maniera
continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche. Tutti gli
associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali.
Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal
Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al
Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della
richiesta.
Art.15 Revisione legale dei Conti
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o
una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui
l’organo di controllo di cui all’articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti
nell’apposito registro.
Titolo IV I Soci
Art.16 Adesione all’Associazione
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra
natura in relazione all’ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all’associazione, diventandone
soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i
principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività
dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli
scopi che l’Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere
inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Per aderire all’Associazione, si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono
indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed
eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi
sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Per quanto
riguarda l’adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è
presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.
Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l’ammissione delle persone fisiche.
In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della
presentazione della richiesta. Dell’accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta
annotazione sul libro soci.
Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento
motivato del mancato accoglimento. L’interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che
sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in
occasione della prima convocazione utile.
L’accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano
contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo
associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio
per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione.
La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a
sostegno economico dell’associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di
partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in
caso di morte.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal
presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni
temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa,
per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da
regolamenti specifici.
Art. 17 Diritti dei soci
I soci hanno diritto:
a) a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle
manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e
delle obbligazioni che esse comportano;
b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
c) a frequentare i locali dell’associazione
d) a partecipare alle assemblee;
e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
f) ad approvare i bilanci;
g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
h) a prendere visione dei libri sociali.
E’ garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno
diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il
versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al
raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita
la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo.
Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.
Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all’Associazione, sono rappresentati in
assemblea dal loro legale rappresentante.
Art.18 Doveri dei soci
I soci sono tenuti:
a) a sostenere le finalità dell’Associazione;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali
quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse
generale richiesti dall’Associazione;
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o
derivanti dall’attività svolta;
e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi statutari
dell’Associazione
Art. 19 Perdita della qualifica di associato
I soci perdono la qualifica di associato:
a) per dimissioni;
b) per scioglimento volontario dell’Associazione;
c) per decesso;
d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in
conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare
in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso. Competente in merito
alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo
dell’Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il
provvedimento gli è stato comunicato, all’assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non
esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di
chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
Titolo V Organi dell’Associazione
Art. 20 Organi Sociali
Sono Organi dell’Associazione:
• L’Assemblea Sociale;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente.
Ricorrendo le circostanze di cui all’articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l’Organo di
Controllo.
Art. 21 L’Assemblea Sociale
E’ il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere
politico e programmatico. E’ composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote
sociali alla data della sua convocazione.
E’ convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l’ordine del giorno, la data e il luogo di
svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di
ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un
decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio
Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla
richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Quale Assemblea ordinaria:
• approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell’esercizio
sociale precedente, ai sensi dell’articolo 7 del presente Statuto;
• approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
• delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
Sia in via ordinaria che straordinaria:
• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
• approva e modifica i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
• nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne
delibera il compenso;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
• delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai
provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza;
• delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza
di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello
stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente
alle disposizioni del Codice Civile.
I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce
all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di
un’altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto
a tre voti. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. I soci minori sono
rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente
all’elettorato attivo.
Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è
indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per
eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter
ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano
con controprova o per appello nominale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli
amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti
non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in
corso di esecuzione.
Art. 22 Il Consiglio Direttivo
E’ eletto dall’Assemblea Sociale. E’ composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri compreso il
Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate
dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea
ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono
rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non
approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Esso
ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
• mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
• elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e
di soggetti privati;
• attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
• assegna gli incarichi di lavoro;
• approva i programmi di Attività;
• approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
• coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare
all’Assemblea per l’approvazione;
• elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice
presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
• delibera circa l’ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente
dell’associazione, nonché la sospensione, l’espulsione e la radiazione degli stessi;
• delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla
sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni
qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei
membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15
giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.
Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle
questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere
riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del
potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del
Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.
Art. 23 Il Presidente
E’ eletto dall’Assemblea Sociale tra i soci dell’Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino
all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade
prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di
ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria
amministrazione.
Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.
Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni
relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi
sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i
poteri.
Art. 24 L’Organo di Controllo
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo,
anche monocratico.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti
dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma
secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere
posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida
ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
L’organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell’apposito
registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all’art.31 del
codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale
revisione.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di
controllo.
Titolo VI Disposizioni varie e finali
Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore
L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto
Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete
associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la
propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive
inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla
normativa vigente.
Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per
l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri APS previsti
dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo
Settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione,
ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o
nazionale delle associazioni di promozione sociale.
Art. 26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e
successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative
disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle
suddette norme, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione
L’assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi
dell’articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l’approvazione delle
modifiche statutarie.
Art. 28 Scioglimento dell’Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le
disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio
di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.
A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo
stesso necessario per la validità dell’Assemblea.
Norma transitoria.
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi
dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una
normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

AGENZIA DELLE ENTRATE – DPRC UT LOCRI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 766
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 16/10/2020 REGISTRATO IL 13/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3000766

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: LNGMLT73M60D976C LONGO MARIALETIZIA
ID. TELEMATICO: TDJ20L000766000GG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 – 90007810808
2 – LNGMLT73M60D976C

DATI DESCRITTIVI DELL’ATTO – NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 – T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA’ DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1 2